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Imposta di soggiorno

In evidenza

Comunicazione 4° trimestre 2023
Entro la scadenza del 15 gennaio 2024 è necessario provvedere a:

- Presentare la comunicazione relativa ai pernottamenti imponibili/esenti relativi ai mesi di ottobre – novembre - dicembre;
- Effettuare il versamento dell'imposta di soggiorno relativa ai pernottamenti soggetti ad imposta dello stesso trimestre;

La Comunicazione trimestrale deve essere prioritariamente effettuata via web attraverso il portale dedicato: http://lucca.imposta-di-soggiorno.it
in alternativa è possibile  utilizzare il modulo qui scaricabile.

N.B. In caso di presentazione della comunicazione in formato cartaceo, dovrà essere allegata copia dell' attestazione di versamento

 

Le nuove tariffe dell'imposta di soggiorno

Con la Delibera GC n. 8 del 24 gennaio le tariffe dell'imposta di soggiorno sono state aggiornate.

 

Le nuove tariffe entrano in vigore il 1° marzo 2023.

Non cambia il criterio di calcolo
: l'imposta sarà quindi sempre determinata fino al massimo di tre pernottamenti consecutivi per persona senza alcuna distinzione fra alta e bassa stagione.
Questa variazione incide - operativamente - sugli adempimenti trimestrali con alcuni particolari accorgimenti da adottarsi per la Comunicazione dei pernottamenti legati a soggiorni nel periodo 1 marzo 2023 - 31 dicembre 2023 ma prenotati tramite AIRBNB fino al 28 febbraio 2023.
Di seguito una guida operativa e la nota informativa aggiornata per le strutture.
   

Nessun adempimento in scadenza al 30 gennaio 2023

Si ricorda che non dovrà più essere predisposto e trasmesso il modello 21.

Il gestore infatti è “responsabile del pagamento della imposta di soggiorno” con diritto di rivalsa sui soggetti passivi.

Questo comporta che, venendo meno la qualifica di agente contabile non è più necessario presentare il Modello 21 entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, bensì deve essere resa una dichiarazione cumulativa in via esclusivamente telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.  
Si ricorda inoltre che il fatto di non essere più qualificati come agenti contabili comporta che i gestori non sono più passibili di sanzioni di tipo penale e/o contabile in caso di inadempienze.

Il fatto però di essere qualificati adesso come responsabili di imposta determina che:

  1. la omessa o infedele presentazione della dichiarazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200% dell'importo dovuto;
  2. all'omesso, ritardato o parziale riversamento dell'imposta di soggiorno si applica una sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato;
  3. non rileva la circostanza che alcuni soggetti si rifiutino di versare l'imposta, in quanto la responsabilità del riversamento è comunque a carico del gestore.

Informazioni relative al pagamento
Si ricorda che il versamento dovrà essere effettuato esclusivamente tramite il sistema PagoPA

Dunque:

  1. Per chi effettua la dichiarazione tramite il portale dell’Imposta di soggiorno, il versamento dovrà essere effettuato scegliendo l’apposita etichetta Pagaon line già presente sul portale e seguendo le indicazioni che verranno fornite. In alternativa potrà effettuare il versamento seguendo le istruzioni indicate al successivo punto 2
  2. Per coloro che dovessero presentare la comunicazione in formato cartaceo, il versamento dovrà essere effettuato secondo le istruzioni che seguono:
 
  1. accedere al link  https://lucca.comune-online.it/web/pagamenti  (non è richiesta autenticazione)
  2. predisporre un “Pagamento Spontaneo” selezionando “Imposta di soggiorno”
  3. inserire tutte le informazioni richieste con particolare attenzione alla causale ( Ids xxxx trimestre anno 2022 struttura Xxxxxxxx )
 

Terminato l’inserimento dei dati obbligatori l’utente potrà scegliere se pagare direttamente online mediante il pulsante “Paga” (che reindirizzerà al portale regionale IRIS) oppure scegliere, cliccando sul pulsante “Stampa e Paga”, di stampare il bollettino PagoPA e pagarlo successivamente attraverso una delle modalità di pagamento previste dalla normativa:

  • l'home banking della propria banca (dove sono presenti i loghi CBILL o PagoPA);
  • gli sportelli fisici o bancomat della propria banca, se abilitati;
  • gli sportelli fisici o il sito web di Poste Italiane;
  • le tabaccherie e gli esercizi aderenti al circuito (punti vendita SISAL, Lottomatica e Sisal Pay);
  • l’AppIO

Che cos'è l'imposta di soggiorno

È l'imposta a carico di chi alloggia nelle strutture ricettive del territorio comunale, determinata per persona e per pernottamento.

 

Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive alberghiere, extralberghiere ed all'aperto situate nel territorio del Comune di Lucca.

In queste categorie rientrano:

  • tutte le strutture alberghiere, extra alberghiere ed all’aperto gestite per la produzione e l’offerta al pubblico di servizi per l’ospitalità, come definite dalla Legge Regionale della Toscana 20.12.2016 n° 86 (Testo unico del sistema turistico regionale).
  • le locazioni turistiche come disciplinate dall'art.53 dell' All.1 al D.lgs 79/2011, dall'art. 4 Legge 21 giugno 2017 n. 96 e dalla Legge Regionale citata.

Sono tenute al pagamento dell'Imposta le persone non residenti nel Comune di Lucca che pernottano nelle strutture ricettive sopradescritte, fatte salve le esenzioni previste dal Regolamento Comunale vigente.

L’imposta è dovuta fino a un massimo di tre pernottamenti consecutivi, nella stessa struttura.

Chi deve applicare l’imposta

Chi gestisce una struttura ricettiva sul territorio comunale è responsabile del pagamento d’imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, salvo il caso in cui la prenotazione del soggiorno sia intermediata da Airbnb.

Il responsabile d’imposta, deve :

  • registrare la struttura in concomitanza con l’inizio dell’attività -registrazione nuove strutture
  • informare i propri ospiti riguardo all’esistenza dell’imposta di soggiorno e verificare se hanno diritto all’esenzione  istituendo a tal fine appositi spazi nella struttura e sui canali utilizzati dalla struttura per pubblicizzarsi, compresi tutti i siti web e portali/piattaforme online.
  • richiedere il pagamento dell'Imposta di soggiorno al momento dell'incasso del corrispettivo per il soggiorno e contestualmente rilasciare quietanza .
  • presentare la comunicazione trimestrale ed effettuare il versamento

Per le attività di Locazione Turistica: Si richiama ad un'attenta valutazione e verifica della propria posizione in relazione alle disposizioni di legge(  comma 5-ter dell’art. 4 del D. L. n. 50 del 2017)  ai fini della corretta individuazione del responsabile del versamento dell'imposta
Nelle locazioni brevi - vale a dire i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, (...) mettendo in contatto persone in  cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare – la norma stabilisce che il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del versamento ( e degli ulteriori obblighi previsti dalla legge e dal Regolamento Comunale). Tali soggetti, in fase di registrazione della struttura sono Dichiaranti

Registrazione Nuove Strutture

L'apertura di nuove strutture ricettive e l'avvio di attività di locazione turistica comporta  l'obbligo di registrazione in concomitanza con l'inizio dell'attività .
Come previsto dall'art. 24 comma 4 del D.L. n. 76/2020 convertito con la Legge n. 120/2020 le credenziali rilasciate in precedenza dall’Amministrazione Comunale sono state dismesse dalla data del 30 settembre 2021 e l'accesso al portale dedicato è possibile da tale data solo attraverso un'identità digitale ( SPID o CIE).

La registrazione si effettua trasmettendo all'Ufficio, per il tramite del Protocollo Generale, il "Modulo di Richiesta di registrazione". Una volta presa in carico la struttura, l'Ufficio ne darà comunicazione al richiedente che potrà quindi accedere al portale mediante SPID o CIE/CNS.

Si ricorda che l'accesso diretto al Portale dedicato https://lucca.imposta-di-soggiorno.it non è sufficiente : la registrazione dovrà essere completata con l'invio della Richiesta di Registrazione.

Qualora il Responsabile di Imposta non sia ancora provvisto di identità digitale o non possa ottenerla, la richiesta di registrazione dovrà essere corredata dalla apposita delega espressa (delega identità digitale). L’operatore del Comune, dopo aver accertato l’identità del richiedente, provvederà a registrare la delega nel sistema e invierà una notifica alla email del delegato e del delegante. Quest'ultimo, in qualunque momento, potrà revocare la delega presentando apposita comunicazione all’ufficio imposta di soggiorno che procederà immediatamente alla disattivazione.

Gestione dell'imposta

Il responsabile d'imposta deve inviare una comunicazione trimestrale al Comune contenente i pernottamenti registrati per il calcolo dell’imposta di soggiorno e l’imposta dovuta.
Attraverso il portale dedicato https://lucca.imposta-di-soggiorno.it/ - cui si accede previa registrazione - è possibile compilare e trasmettere online la comunicazione.
In alternativa la comunicazione può essere effettuata su modello messo a disposizione e disponibile sul portale istituzionale del Comune.
La comunicazione deve essere presentata anche in  assenza di pernottamenti imponibili entro 15 giorni dalla chiusura del relativo trimestre:

  • entro il 15 aprile per il I trimestre (gennaio-marzo)
  • entro il 15 luglio per il II trimestre (aprile-giugno)
  • entro il 15 ottobre per il III trimestre (luglio-settembre)
  • entro il 15 gennaio per il IV trimestre (ottobre-dicembre)
  • La mancata presentazione della comunicazione o la presentazione di una comunicazione trimestrale infedele, costituisce violazione di norma regolamentare.

Entro le stesse scadenze previste per la comunicazione, deve essere effettuato il versamento.

Esenzioni

L'imposta non è dovuta per i pernottamenti da parte dei soggetti di seguito indicati:

  1. i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
  2. un autista di pullman e una guida turistica di accompagnamento di gruppi non inferiori a 25 unità;
  3. i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, per un massimo di due persone per paziente;
  4. coloro che soggiornano a Lucca per sottoporsi a terapie presso le strutture sanitarie ubicate nel territorio cittadino, ed un accompagnatore per paziente;
  5. i portatori di handicap non autosufficienti e gli accompagnatori associati ai portatori di handicap;
  6. i militari e gli appartenenti alle forze o corpi di polizia, nonché del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile nazionale e regionale che pernottano per esclusive esigenze di servizio;
  7. i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario.
  8. studenti regolarmente iscritti a Corsi universitari, di Conservatorio, di Istruzione Secondaria di Secondo Grado, Istruzione Superiore, Corsi di Formazione Professionale, in Istituti ubicati nel territorio comunale.
  9. lavoratori occupati presso aziende/imprese che svolgano attività, anche temporanea, nel territorio comunale a condizione che il soggiorno superi i tre pernottamenti continuativi.
  10. il personale dipendente della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
  11. le persone ospitate dalle strutture ricettive a titolo gratuito su richiesta dell’Amministrazione comunale per finalità di promozione e sviluppo del territorio cittadino.

L'esenzione deve risultareda idonea documentazione, predisposta su supporto cartaceo o informatico dal soggetto responsabile del pagamento dell'imposta e da questi conservata ai fini della dichiarazione annuale e dei successivi controlli (link alla modulistica)

Tariffe

in vigore dall' 1 marzo 2023

A)Strutture alberghiere

B) Campeggi e ostelli

 
 
Classificazione
Imposta (euro)
1 stella
2.50
2 stelle
2.50
3 stelle
2.50
4 stelle
3.50
5 stelle
4.00

 
Classificazione
Imposta (euro)
unica
2.00
 
 

C) Tutte le altre strutture ricettive diverse da quelle precedenti

 
Classificazione
Imposta (euro)
Unica
2.50
 
 

Dichiarazione annuale

Deve essere presentata entro entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo (la condizione che rende obbligatorio il pagamento dell'imposta) cumulativamente ed esclusivamente in via telematica con le modalità che saranno rese note con apposito provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze

Conservazione della documentazione

Il Responsabile d'imposta è tenuto a conservare tutta la documentazione relativa all’imposta di soggiorno per almeno 5 anni.

Sanzioni

 
Violazioni
Sanzioni

omessa presentazione della dichiarazione annuale
150% del tributo dovuto con un minimo di € 50,00
presentazione di dichiarazione annuale infedele
100% dell' imposta dovuta

Omesso, ritardato  o parziale versamento
30% dell'imposta dovuta
Versamento effettuato con ritardo entro 90 giorni dalla scadenza
15% dell'imposta dovuta
Versamento effettuato con ritardo non superiore a 15 giorni dalla scadenza
15% dell'imposta dovuta ulteriormente ridotta ad un importo pari ad 1/15 del tributo versato tardivamente per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza
 

Alla violazione delle norme regolamentari si applica la sanzione amministrativa da 25 euro a 500 euro

 

Normativa di riferimento

Modulistica

Contatti

Ufficio Imposta di soggiorno
Sede: Via Bigongiari  41 - Fraz.  S. Anna
email: ids@comune.lucca.it

Tel. 0583.442496 - 0583.442509


 

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Ultimo aggiornamento: Martedì, 19 Dicembre 2023, alle ore 11:45